L'annullare o l'essere annullato.
• Dir. - Provvedimento del giudice con il quale,
accertata l'esistenza di una causa che ne giustifica la pronuncia, viene
dichiarata l'inesistenza di un atto o negozio giuridico. L'azione di
a.,
si prescrive in cinque anni; può essere esercitata solo dalla parte il
cui interesse è stabilito dalla legge. Il motivo di
a.,
però, può essere opposto come eccezione anche quando si sia
verificata la prescrizione dell'azione. L'
a. che non dipende da
incapacità legale non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai
terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
a. ║
A. dell'atto amministrativo: eliminazione dell'atto
invalido per vizi di legittimità, o d'ufficio, da parte dell'organo che
lo ha emanato o di quello superiore, o su ricorso, deciso dall'organo
gerarchicamente superiore o da una giurisdizione amministrativa. ║
A.
di matrimonio: V. MATRIMONIO.
• Psicol. - Operazione psichica consistente
nell'annullare qualcosa come
non avvenuto, mediante il compimento di
determinati atti
magici. Sintomo frequente delle nevrosi ossessive,
l'
a. costituisce un meccanismo di difesa (riscontrabile anche, senza
carattere patologico, nell'infanzia e in alcune credenze popolari, ad esempio
gli
scongiuri), per mezzo del quale il soggetto si comporta come se
qualche pensiero o azione precedente non avesse affatto avuto luogo.
• Mat. - Riduzione a zero di un polinomio o di
una funzione. ║
Legge di a. di un prodotto: legge per cui un
prodotto si annulla soltanto quando uno dei fattori è zero.