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Anagrafe.

(dal greco anagraphé: registro, catalogo, a sua volta da anagráphein: iscrivere). Complesso delle schede nominative sulle quali sono riportati i dati riguardanti la popolazione residente in un determinato comune, con le relative annotazioni (nascita, morte, matrimonio, professione, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.). || L'ufficio preposto alla custodia di tale registro e al rilascio delle relative certificazioni. • Dir. - L'a. della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle notizie concernenti le famiglie e le convivenze costituite da persone residenti nel Comune. Per persone residenti si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, o comunque, per cause di durata limitata. L'a. è costituita da schede di famiglia e di convivenza nonché da schede individuali. Nelle schede anagrafiche vengono registrate le posizioni risultanti dalle notizie raccolte in seguito a comunicazioni degli uffici di stato civile, a dichiarazioni rese dagli interessati ed eventualmente ad accertamenti eseguiti d'ufficio. Agli effetti anagrafici la famiglia e la convivenza sono rappresentate, rispettivamente, dal capo-famiglia e dal capo-convivenza. Si considera capo-famiglia chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia. Si considera capo-convivenza colui che normalmente amministra la convivenza. L'iscrizione nell'a. della popolazione viene effettuata: a) per nascita, se i genitori o il genitore con i quali il nato convive sono iscritti nell'a. del Comune, ovvero quando siano ignoti i genitori, se la persona o la convivenza cui il nato sia stato affidato sia iscritta nell'a.; b) per il trasferimento della residenza nel Comune dichiarato dall'interessato oppure accertato; c) per esistenza giudizialmente dichiarata. Non si effettua l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, nei confronti delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonché militari di carriera distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) religiosi appartenenti a ordini e congregazioni sia maschili sia femminili, sino alla professione dei voti, purché la permanenza nel Comune non superi i cinque anni; c) studenti, seminaristi, convittori e simili assenti dalle loro famiglie per motivi di studio; d) bambini dati a balia, per il periodo di allattamento o, comunque, per tutto il periodo in cui rimangono affidati alla balia stessa, purché la permanenza nel Comune non superi i due anni; e) ricoverati in istituti di cura di qualsiasi genere, purché la permanenza nel Comune non superi i due anni, esclusi i ricoverati in istituti psichiatrici in base a provvedimento di ricovero definitivo, per i quali l'iscrizione anagrafica decorre dalla data del provvedimento stesso; f) condannati o sottoposti alla misura di prevenzione dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, purché la permanenza nel Comune non superi i cinque anni. La dimora di fatto in un Comune, anche allo scopo di esercitarvi una professione, arte o mestiere, se ha carattere temporaneo non dà luogo all'iscrizione della persona nell'a. della popolazione residente, sempre che gli altri componenti della famiglia abbiano mantenuto la stessa residenza nel Comune di iscrizione anagrafica. Il trasferimento di residenza in altro Comune del capo-famiglia comporta, di regola, il trasferimento di residenza anche degli altri componenti della famiglia. La registrazione nell'a. delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) a istanza del capo-famiglia o del capo-convivenza o di chi per essi, per movimenti nell'ambito del Comune, quali il cambiamento di abitazione, la costituzione di nuova famiglia o convivenza, l'entrata o l'uscita di nuovi conviventi, il cambiamento di capo-famiglia o di capo-convivenza o di denominazione e specie della convivenza nonché per il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio; b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune, non dichiarati dall'interessato e accertati dal Comune stesso. La cancellazione dall'a. viene effettuata: a) per morte, compresa la "morte presunta" giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento della residenza in altro Comune o per emigrazione definitiva all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora; c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione. I certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficio di a. a domanda dell'interessato. Nel caso che il richiedente non sia il capo-famiglia o altro componente della famiglia anagrafica, la richiesta deve essere accompagnata dall'esibizione della carta d'identità o altro idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere trascritti negli atti dell'ufficio. Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. • St. - L'inizio del censimento demografico in Italia risale all'epoca del Concilio di Trento (1545-1563), che attribuì all'ordinario diocesano il potere di dare ai parroci il compito di tenere regolari registri di battesimo. Tale compito passò allo Stato circa tre secoli dopo, dapprima in maniera facoltativa, e dal 1871 obbligatoriamente. A partire da tale data furono introdotti regolari censimenti generali della popolazione, a intervalli di 10 anni.