(dal greco
anagraphé: registro, catalogo, a
sua volta da
anagráphein: iscrivere). Complesso delle schede
nominative sulle quali sono riportati i dati riguardanti la popolazione
residente in un determinato comune, con le relative annotazioni (nascita, morte,
matrimonio, professione, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.). || L'ufficio
preposto alla custodia di tale registro e al rilascio delle relative
certificazioni. • Dir. - L'
a. della
popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle
notizie concernenti le famiglie e le convivenze costituite da persone residenti
nel Comune. Per persone residenti si intendono quelle aventi la propria dimora
abituale nel Comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le
persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio
di occupazioni stagionali, o comunque, per cause di durata limitata. L'
a.
è costituita da schede di famiglia e di convivenza nonché da
schede individuali. Nelle schede anagrafiche vengono registrate le posizioni
risultanti dalle notizie raccolte in seguito a comunicazioni degli uffici di
stato civile, a dichiarazioni rese dagli interessati ed eventualmente ad
accertamenti eseguiti d'ufficio. Agli effetti anagrafici la famiglia e la
convivenza sono rappresentate, rispettivamente, dal capo-famiglia e dal
capo-convivenza. Si considera capo-famiglia chi esercita la patria
potestà, la tutela o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi
della famiglia. Si considera capo-convivenza colui che normalmente amministra la
convivenza. L'iscrizione nell'
a. della popolazione viene effettuata: a)
per nascita, se i genitori o il genitore con i quali il nato convive sono
iscritti nell'
a. del Comune, ovvero quando siano ignoti i genitori, se la
persona o la convivenza cui il nato sia stato affidato sia iscritta
nell'
a.; b) per il trasferimento della residenza nel Comune dichiarato
dall'interessato oppure accertato; c) per esistenza giudizialmente dichiarata.
Non si effettua l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di
residenza, nei confronti delle seguenti categorie di persone: a) militari di
leva, nonché militari di carriera distaccati presso scuole per
frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) religiosi appartenenti
a ordini e congregazioni sia maschili sia femminili, sino alla professione dei
voti, purché la permanenza nel Comune non superi i cinque anni; c)
studenti, seminaristi, convittori e simili assenti dalle loro famiglie per
motivi di studio; d) bambini dati a balia, per il periodo di allattamento o,
comunque, per tutto il periodo in cui rimangono affidati alla balia stessa,
purché la permanenza nel Comune non superi i due anni; e) ricoverati in
istituti di cura di qualsiasi genere, purché la permanenza nel Comune non
superi i due anni, esclusi i ricoverati in istituti psichiatrici in base a
provvedimento di ricovero definitivo, per i quali l'iscrizione anagrafica
decorre dalla data del provvedimento stesso; f) condannati o sottoposti alla
misura di prevenzione dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune,
purché la permanenza nel Comune non superi i cinque anni. La dimora di
fatto in un Comune, anche allo scopo di esercitarvi una professione, arte o
mestiere, se ha carattere temporaneo non dà luogo all'iscrizione della
persona nell'
a. della popolazione residente, sempre che gli altri
componenti della famiglia abbiano mantenuto la stessa residenza nel Comune di
iscrizione anagrafica. Il trasferimento di residenza in altro Comune del
capo-famiglia comporta, di regola, il trasferimento di residenza anche degli
altri componenti della famiglia. La registrazione nell'
a. delle mutazioni
relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) a
istanza del capo-famiglia o del capo-convivenza o di chi per essi, per movimenti
nell'ambito del Comune, quali il cambiamento di abitazione, la costituzione di
nuova famiglia o convivenza, l'entrata o l'uscita di nuovi conviventi, il
cambiamento di capo-famiglia o di capo-convivenza o di denominazione e specie
della convivenza nonché per il cambiamento della qualifica professionale
e del titolo di studio; b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle
comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune, non
dichiarati dall'interessato e accertati dal Comune stesso. La cancellazione
dall'
a. viene effettuata: a) per morte, compresa la "morte presunta"
giudizialmente dichiarata; b) per trasferimento della residenza in altro Comune
o per emigrazione definitiva all'estero, nonché per trasferimento del
domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora; c) per
irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione. I certificati concernenti la residenza e
lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficio di
a. a
domanda dell'interessato. Nel caso che il richiedente non sia il capo-famiglia o
altro componente della famiglia anagrafica, la richiesta deve essere
accompagnata dall'esibizione della carta d'identità o altro idoneo
documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere trascritti negli atti
dell'ufficio. Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati
e degli attestati nei casi previsti dalla legge, e contro gli errori contenuti
in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.
• St. - L'inizio del censimento demografico in
Italia risale all'epoca del Concilio di Trento (1545-1563), che attribuì
all'ordinario diocesano il potere di dare ai parroci il compito di tenere
regolari registri di battesimo. Tale compito passò allo Stato circa tre
secoli dopo, dapprima in maniera facoltativa, e dal 1871 obbligatoriamente. A
partire da tale data furono introdotti regolari censimenti generali della
popolazione, a intervalli di 10 anni.