(dal latino
amovēre:
spostare, rimuovere). Rimozione, allontanamento da una carica o ufficio.
• Dir. can. - Destituzione dall'ufficio
ecclesiastico. Può aver luogo
ipso iure, come automatica
conseguenza di determinate sanzioni canoniche, o può essere oggetto di
autonomo provvedimento dell'autorità competente. Le cause della rimozione
coattiva sono le seguenti: infermità permanente e imperizia;
ostilità della popolazione assistita, che rende impossibile con il suo
atteggiamento il compimento dell'esercizio ecclesiastico; accusa di un delitto;
cattiva amministrazione della chiesa; perdita della reputazione. L'Ordinario
è l'organo competente che provvede al decreto dell'
a., mentre
l'eventuale ricorso deve essere presentato alla Sede Apostolica.