eXTReMe Tracker
Tweet

Amnistia.

(dal greco amnestía: perdono). Una delle cause di estinzione del reato, consistente in un provvedimento legislativo di carattere generale e impersonale, con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena nei confronti di determinati reati. Sulla base dell'art. 79 della Costituzione italiana, l'a. viene concessa dal presidente della Repubblica su legge delega dei due rami del Parlamento. Essa si distingue pertanto dalla grazia che è prerogativa del capo dello Stato. Si distingue inoltre dall'indulto e dal condono. L'a. non si applica ai recidivi aggravati e non estingue la condanna della quale si continua a tener conto nel caso di recidiva. La rinuncia a usufruire dell'a., già ammessa dai D.L. n. 460 del 8.5.1947 e n. 513 del 25.6.1947, è stata dichiarata legittima da una sentenza della Corte costituzionale del luglio 1971. Tale sentenza ha sancito l'obbligo per il legislatore di non dichiarare la irrecusabilità dell'a. Tale sentenza intende garantire il diritto alla difesa, sancito dalla Costituzione, consentendo la rinuncia al provvedimento di a. per coloro che intendono ottenere il riconoscimento della propria innocenza o salvaguardare il proprio patrimonio, poiché l'a., lasciando sussistere gli effetti speciali, non estingue l'azione civile per il risarcimento dei danni.