(dal greco
amnestía: perdono). Una delle cause
di estinzione del reato, consistente in un provvedimento legislativo di
carattere generale e impersonale, con cui lo Stato rinuncia all'applicazione
della pena nei confronti di determinati reati. Sulla base dell'art. 79 della
Costituzione italiana, l'
a. viene concessa dal presidente della
Repubblica su legge delega dei due rami del Parlamento. Essa si distingue
pertanto dalla grazia che è prerogativa del capo dello Stato. Si
distingue inoltre dall'indulto e dal condono. L'
a. non si applica ai
recidivi aggravati e non estingue la condanna della quale si continua a tener
conto nel caso di recidiva. La rinuncia a usufruire dell'
a., già
ammessa dai D.L. n. 460 del 8.5.1947 e n. 513 del 25.6.1947, è stata
dichiarata legittima da una sentenza della Corte costituzionale del luglio 1971.
Tale sentenza ha sancito l'obbligo per il legislatore di non dichiarare la
irrecusabilità dell'
a. Tale sentenza intende garantire il diritto
alla difesa, sancito dalla Costituzione, consentendo la rinuncia al
provvedimento di
a. per coloro che intendono ottenere il riconoscimento
della propria innocenza o salvaguardare il proprio patrimonio, poiché
l'
a., lasciando sussistere gli effetti speciali, non estingue l'azione
civile per il risarcimento dei danni.