Atto, effetto dall'amministrare. ║ L'insieme degli
amministratori e il luogo in cui essi si riuniscono.
• Dir. -
A. pubblica: l'insieme degli
organi dello Stato ai quali compete l'
a., la cura dei singoli interessi
pubblici. Accanto agli organi dello Stato svolgono tale funzione determinati
enti statali, parastatali, locali. L'
a. pubblica è distinta
dall'attività governativa o politica in quanto quest'ultima considera non
i singoli interessi pubblici, bensì il loro insieme. E inoltre essa si
prefigge di conseguire i fini sociali ai quali lo Stato tende. ║
A.
privata: attività svolta da una o più persone allo scopo di
conservare lo stato e il valore di un bene o di un capitale. In questo caso si
può parlare anche di custodia, ma l'
a. assume spesso caratteri
più complessi: infatti può essere diretta al mantenimento della
capacità produttiva di un bene oltre che alla salvaguardia del suo valore
intrinseco. Quando il profitto derivante dai beni viene incrementato con
l'impiego di altri capitali si parla di
atti di straordinaria a., mentre
quando l'incremento è conseguito utilizzando i frutti derivanti dal bene
stesso, si parla di
atti d'ordinaria a. ║
A. controllata:
gestione dei beni e dell'impresa di un imprenditore che non è
momentaneamente in grado di soddisfare le obbligazioni contratte. La sua durata
non può essere superiore a un anno; inoltre, se ne viene dimostrata
l'inutilità, essa viene interrotta mediante una dichiarazione
fallimentare. ║
A. straordinaria delle aziende di credito:
procedura stragiudiziale analoga all'
a. controllata, dalla quale
differisce per il carattere stragiudiziale. Viene applicata esclusivamente alle
imprese di credito. I casi in cui essa è esplicitamente richiesta dalla
legge sono: irregolarità amministrative, ingenti diminuzioni del
patrimonio e violazioni dello statuto o della legge. Inoltre essa è
necessaria quando gli organi amministrativi decidono di sciogliersi. ║ In
diritto internazionale,
a. fiduciaria: tipo di governo a carattere
transitorio, posto in essere dall'ONU alla fine della seconda guerra mondiale,
che tendeva a favorire l'autogoverno nei territori ex coloniali. L'
a.,
affidata dall'ONU agli Stati designati, rimase in vigore per un ventennio e
modificò sostanzialmente il
mandato internazionale, istituto dal
quale derivava.