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Amministrazione.

Atto, effetto dall'amministrare. ║ L'insieme degli amministratori e il luogo in cui essi si riuniscono. • Dir. - A. pubblica: l'insieme degli organi dello Stato ai quali compete l'a., la cura dei singoli interessi pubblici. Accanto agli organi dello Stato svolgono tale funzione determinati enti statali, parastatali, locali. L'a. pubblica è distinta dall'attività governativa o politica in quanto quest'ultima considera non i singoli interessi pubblici, bensì il loro insieme. E inoltre essa si prefigge di conseguire i fini sociali ai quali lo Stato tende. ║ A. privata: attività svolta da una o più persone allo scopo di conservare lo stato e il valore di un bene o di un capitale. In questo caso si può parlare anche di custodia, ma l'a. assume spesso caratteri più complessi: infatti può essere diretta al mantenimento della capacità produttiva di un bene oltre che alla salvaguardia del suo valore intrinseco. Quando il profitto derivante dai beni viene incrementato con l'impiego di altri capitali si parla di atti di straordinaria a., mentre quando l'incremento è conseguito utilizzando i frutti derivanti dal bene stesso, si parla di atti d'ordinaria a.A. controllata: gestione dei beni e dell'impresa di un imprenditore che non è momentaneamente in grado di soddisfare le obbligazioni contratte. La sua durata non può essere superiore a un anno; inoltre, se ne viene dimostrata l'inutilità, essa viene interrotta mediante una dichiarazione fallimentare. ║ A. straordinaria delle aziende di credito: procedura stragiudiziale analoga all'a. controllata, dalla quale differisce per il carattere stragiudiziale. Viene applicata esclusivamente alle imprese di credito. I casi in cui essa è esplicitamente richiesta dalla legge sono: irregolarità amministrative, ingenti diminuzioni del patrimonio e violazioni dello statuto o della legge. Inoltre essa è necessaria quando gli organi amministrativi decidono di sciogliersi. ║ In diritto internazionale, a. fiduciaria: tipo di governo a carattere transitorio, posto in essere dall'ONU alla fine della seconda guerra mondiale, che tendeva a favorire l'autogoverno nei territori ex coloniali. L'a., affidata dall'ONU agli Stati designati, rimase in vigore per un ventennio e modificò sostanzialmente il mandato internazionale, istituto dal quale derivava.