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Ammenda.

Riparazione di una colpa commessa o risarcimento di un danno. • Dir. - Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni. L'a. consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore ai due milioni (art. 26 Cod. Pen.). Quando, per le condizioni economiche del reo, l'a. stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha la facoltà di aumentarla fino al triplo. Il giudice può altresì disporre il pagamento rateale dell'a. in dilazioni mensili non inferiori a tre e non superiori a trenta; ciascuna rata non può tuttavia essere inferiore alle trentamila lire. L'art. 136 Cod. Pen. prevedeva la conversione dell'a. non eseguita per insolvibilità del condannato, nell'arresto per non oltre due anni. La Corte Costituzionale, però, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione ricordata. La pena dell'a. si estingue nel termine di cinque anni. Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'a. inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzioni a disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba già rispondere penalmente: in tal caso si parla di soggetto "civilmente obbligato per l'a.". Nei casi in cui la legge prevede unicamente la pena dell'a. il contravventore ha la facoltà di versare a titolo di oblazione una somma corrispondente alla terza parte del massimo dell'a. prevista. Tale oblazione, effettuata prima dell'apertura del dibattimento, estingue il reato. Essa può tuttavia venir esclusa dal legislatore per un particolare genere di contravvenzioni.