Riparazione di una colpa commessa o risarcimento di un
danno. • Dir. - Pena pecuniaria stabilita per le
contravvenzioni. L'
a. consiste nel pagamento allo Stato di una somma non
inferiore a lire quattromila e non superiore ai due milioni (art. 26 Cod. Pen.).
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'
a. stabilita dalla legge
può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha
la facoltà di aumentarla fino al triplo. Il giudice può
altresì disporre il pagamento rateale dell'
a. in dilazioni mensili
non inferiori a tre e non superiori a trenta; ciascuna rata non può
tuttavia essere inferiore alle trentamila lire. L'art. 136 Cod. Pen. prevedeva
la conversione dell'
a. non eseguita per insolvibilità del
condannato, nell'arresto per non oltre due anni. La Corte Costituzionale,
però, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
disposizione ricordata. La pena dell'
a. si estingue nel termine di cinque
anni. Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui
autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è
obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una
somma pari all'ammontare dell'
a. inflitta al colpevole, se si tratta di
contravvenzioni a disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali
non debba già rispondere penalmente: in tal caso si parla di soggetto
"civilmente obbligato per l'
a.". Nei casi in cui la legge prevede
unicamente la pena dell'
a. il contravventore ha la facoltà di
versare a titolo di
oblazione una somma corrispondente alla terza parte
del massimo dell'
a. prevista. Tale oblazione, effettuata prima
dell'apertura del dibattimento, estingue il reato. Essa può tuttavia
venir esclusa dal legislatore per un particolare genere di
contravvenzioni.