Che riguarda l'alimentazione.
• Dir. -
Prodotti a.: le leggi sanitarie
italiane in materia di alimenti e bevande (art. 242, 243, 250, 262 del Testo
unico delle leggi sanitarie) sono state sottoposte a revisione, sulla base della
legge 30.4.1962 n. 283. La nuova disciplina, resa esecutiva con decreto
presidenziale 26.3.1980 n. 327, stabilisce che, per tutelare la salute pubblica,
sono soggette a vigilanza la produzione e il commercio delle sostanze destinate
all'alimentazione. Ciò consente, agli organi e uffici sanitari
competenti, di procedere, in qualunque momento, all'ispezione (e al prelievo di
campioni) degli stabilimenti, esercizi di vendita, depositi di merci, mezzi di
trasporto. Nel caso in cui, dagli accertamenti effettuati, risulti necessario,
è consentito all'autorità sanitaria procedere al sequestro delle
merci e alla loro distruzione, per tutelare la salute pubblica. L'esercizio di
stabilimenti e di laboratori per la produzione, la preparazione e il
confezionamento di prodotti
a. è subordinato ad autorizzazione
sanitaria, rilasciata dopo l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari
previsti dalla legge e dai regolamenti. Nella preparazione di alimenti e bevande
è vietato impiegare sostanze che risultino private, anche solo in parte,
dei propri elementi nutritivi o che siano mescolate con sostanze di
qualità inferiore o, comunque, trattate in modo da alterare la
composizione naturale. Questo divieto è esteso anche alla vendita e alla
distribuzione per il consumo di tali sostanze. È altresì vietato
produrre e porre in vendita alimenti adulterati, contraffatti, colorati
artificialmente e con aggiunta di additivi chimici, sempre che la colorazione
artificiale e l'aggiunta di additivi non sia autorizzata. Esse, comunque, devono
essere indicate sulla confezione dei prodotti posti in vendita, a caratteri
chiari e ben leggibili. L'indicazione del colorante può essere omessa
(sempre che non sia prescritta da norme speciali), quando si tratta di coloranti
naturali consentiti (caramello, enocianina, infuso di truciolo di quercia,
ecc.). I decreti di autorizzazione a questo riguardo sono comunque soggetti a
revisioni annuali. Sono soggetti a sequestro anche i prodotti
a. che,
dagli esami, risultino contenere residui di prodotti chimici tossici, usati in
agricoltura per la protezione delle piante o per la conservazione dei prodotti
a. immagazzinati. I prodotti
a. confezionati debbono riportare
sulla confezione, a caratteri leggibili e indelebili, i singoli ingredienti di
cui il prodotto è composto. Debbono inoltre riportare la data di
confezionamento, mese e anno, l'eventuale data di scadenza, nonché il
quantitativo netto in peso e volume.