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Alimentare.

Che riguarda l'alimentazione. • Dir. - Prodotti a.: le leggi sanitarie italiane in materia di alimenti e bevande (art. 242, 243, 250, 262 del Testo unico delle leggi sanitarie) sono state sottoposte a revisione, sulla base della legge 30.4.1962 n. 283. La nuova disciplina, resa esecutiva con decreto presidenziale 26.3.1980 n. 327, stabilisce che, per tutelare la salute pubblica, sono soggette a vigilanza la produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione. Ciò consente, agli organi e uffici sanitari competenti, di procedere, in qualunque momento, all'ispezione (e al prelievo di campioni) degli stabilimenti, esercizi di vendita, depositi di merci, mezzi di trasporto. Nel caso in cui, dagli accertamenti effettuati, risulti necessario, è consentito all'autorità sanitaria procedere al sequestro delle merci e alla loro distruzione, per tutelare la salute pubblica. L'esercizio di stabilimenti e di laboratori per la produzione, la preparazione e il confezionamento di prodotti a. è subordinato ad autorizzazione sanitaria, rilasciata dopo l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti. Nella preparazione di alimenti e bevande è vietato impiegare sostanze che risultino private, anche solo in parte, dei propri elementi nutritivi o che siano mescolate con sostanze di qualità inferiore o, comunque, trattate in modo da alterare la composizione naturale. Questo divieto è esteso anche alla vendita e alla distribuzione per il consumo di tali sostanze. È altresì vietato produrre e porre in vendita alimenti adulterati, contraffatti, colorati artificialmente e con aggiunta di additivi chimici, sempre che la colorazione artificiale e l'aggiunta di additivi non sia autorizzata. Esse, comunque, devono essere indicate sulla confezione dei prodotti posti in vendita, a caratteri chiari e ben leggibili. L'indicazione del colorante può essere omessa (sempre che non sia prescritta da norme speciali), quando si tratta di coloranti naturali consentiti (caramello, enocianina, infuso di truciolo di quercia, ecc.). I decreti di autorizzazione a questo riguardo sono comunque soggetti a revisioni annuali. Sono soggetti a sequestro anche i prodotti a. che, dagli esami, risultino contenere residui di prodotti chimici tossici, usati in agricoltura per la protezione delle piante o per la conservazione dei prodotti a. immagazzinati. I prodotti a. confezionati debbono riportare sulla confezione, a caratteri leggibili e indelebili, i singoli ingredienti di cui il prodotto è composto. Debbono inoltre riportare la data di confezionamento, mese e anno, l'eventuale data di scadenza, nonché il quantitativo netto in peso e volume.