(dal latino
adfixio). Esposizione di manifesti,
avvisi e altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta,
cartone o altro materiale simile, in modo da essere totalmente e continuamente
visibili al pubblico. ║ In diritto processuale civile, mezzo con cui
alcuni provvedimenti giurisdizionali, come la sentenza dichiarativa di
fallimento, sono portati a conoscenza del pubblico. ║
A. in borsa:
pubblicazione di atti nei locali della borsa, in particolare riguardante
l'esclusione temporanea o definitiva di operatori insolventi deliberata dalla
deputazione di borsa. • Encicl. - Sotto la
denominazione di
pubblicità affine va compresa ogni altra forma
pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo o acustico. Quest'ultima si
distingue in pubblicità ordinaria (cartelli, targhe, tabelle, quadri,
globi, stendardi, facsimili giganti e altri mezzi similari) e con luce
(illuminata o luminosa); e pubblicità eseguita con sistemi speciali (tele
di pubblicità, circolazione di persone con cartelli, distribuzione di
manifestini, pubblicità su veicoli da trasporto, ecc.). Per ciascuna
forma di pubblicità è data facoltà ai comuni di stabilire
le tariffe, commisurate solitamente al tipo, alle dimensioni e alla durata del
servizio. Dette tariffe sono soggette all'approvazione della giunta provinciale
e amministrativa e al controllo di legittimità del ministero delle
Finanze (le
a. vengono tassate). Sono esenti dal pagamento dei diritti di
a.: i manifesti delle autorità militari e civili, degli enti
locali, quelli in materia di elezioni, quelli resi obbligatori da leggi o da
motivo di pubblico interesse, i manifesti o avvisi concernenti corsi scolastici
gratuiti, gli avvisi ferroviari, nonché gli avvisi sacri all'esterno
delle chiese. A norma di legge chiunque fabbrica, introduce, affigge o espone in
luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti
figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore
o la pubblica decenza, considerati secondo la sensibilità dei minori di
18 anni e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito
con le pene stabilite per il delitto di pubblicazione e spettacoli osceni e per
la contravvenzione di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari
alla pubblica decenza (art. 725 Cod. Pen.). Si applica la pena di cui all'art.
725 Cod. Pen. anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati
rappresentano scene di violenza atte a offendere il senso morale o l'ordine
familiare. Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie
od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore,
dalla denuncia al procuratore della Repubblica. Se questi non lo convalida entro
le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni
effetto. Il Codice Penale punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, venda, distribuisca o affigga scritti o disegni dei quali
l'autorità ha ordinato il sequestro e chiunque, senza avere ottenuto
l'autorizzazione richiesta dalla legge, senza licenza dell'autorità o
senza osservarne le prescrizioni, affigge scritti o disegni o fa uso di mezzi
luminosi o acustici per comunicare al pubblico o comunque colloca iscrizioni o
disegni. Sono infine comminate pene per chiunque, per disprezzo verso
l'autorità, rimuova, laceri, o altrimenti renda illeggibili o comunque
inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine
dell'autorità stessa o fatti affiggere dalle autorità civili, da
quelle ecclesiastiche o da privati (art. 664 Cod. Pen.).