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Affissione.

(dal latino adfixio). Esposizione di manifesti, avvisi e altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone o altro materiale simile, in modo da essere totalmente e continuamente visibili al pubblico. ║ In diritto processuale civile, mezzo con cui alcuni provvedimenti giurisdizionali, come la sentenza dichiarativa di fallimento, sono portati a conoscenza del pubblico. ║ A. in borsa: pubblicazione di atti nei locali della borsa, in particolare riguardante l'esclusione temporanea o definitiva di operatori insolventi deliberata dalla deputazione di borsa. • Encicl. - Sotto la denominazione di pubblicità affine va compresa ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo o acustico. Quest'ultima si distingue in pubblicità ordinaria (cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, facsimili giganti e altri mezzi similari) e con luce (illuminata o luminosa); e pubblicità eseguita con sistemi speciali (tele di pubblicità, circolazione di persone con cartelli, distribuzione di manifestini, pubblicità su veicoli da trasporto, ecc.). Per ciascuna forma di pubblicità è data facoltà ai comuni di stabilire le tariffe, commisurate solitamente al tipo, alle dimensioni e alla durata del servizio. Dette tariffe sono soggette all'approvazione della giunta provinciale e amministrativa e al controllo di legittimità del ministero delle Finanze (le a. vengono tassate). Sono esenti dal pagamento dei diritti di a.: i manifesti delle autorità militari e civili, degli enti locali, quelli in materia di elezioni, quelli resi obbligatori da leggi o da motivo di pubblico interesse, i manifesti o avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti, gli avvisi ferroviari, nonché gli avvisi sacri all'esterno delle chiese. A norma di legge chiunque fabbrica, introduce, affigge o espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la sensibilità dei minori di 18 anni e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito con le pene stabilite per il delitto di pubblicazione e spettacoli osceni e per la contravvenzione di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza (art. 725 Cod. Pen.). Si applica la pena di cui all'art. 725 Cod. Pen. anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte a offendere il senso morale o l'ordine familiare. Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, dalla denuncia al procuratore della Repubblica. Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Il Codice Penale punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, venda, distribuisca o affigga scritti o disegni dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro e chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni, affigge scritti o disegni o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicare al pubblico o comunque colloca iscrizioni o disegni. Sono infine comminate pene per chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuova, laceri, o altrimenti renda illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa o fatti affiggere dalle autorità civili, da quelle ecclesiastiche o da privati (art. 664 Cod. Pen.).