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Affiliazione.

Istituto già previsto dal Codice Civile (artt. 404-413) e introdotto nella legislazione italiana nel 1929, che consentiva a una persona alla quale fosse stato affidato un minore da un istituto di pubblica assistenza o che comunque avesse provveduto al suo mantenimento e alla sua educazione, di ottenere con provvedimento del giudice tutelare, omologato dal tribunale dei minori, che le venissero attribuiti i poteri inerenti alla potestà dei genitori. L'a. venne istituita con finalità eminentemente assistenziali per dare rilevanza giuridica alla collocazione presso famiglie, da parte degli istituti di carità, di minori abbandonati. Per evitare di vanificare quei vincoli di affetto che si instauravano tra affiliante e affiliato, dichiarando cessata questa forma di filiazione legale se il genitore naturale avesse riconosciuto o legittimato l'affiliato, una legge del 1955 sancì l'estinzione dell'a. soltanto con il consenso dell'affiliante e il riscontro da parte del giudice di "gravi e fondati motivi". Divenuta col tempo un mezzo per far entrare nella famiglia dei genitori naturali quei figli illegittimi che altrimenti ne sarebbero stati esclusi (per esempio i figli adulterini), ovvero utilizzata come momento di transizione in attesa di raggiungere i requisiti necessari per ottenere l'adozione (per esempio quando gli adottanti non avevano ancora raggiunto l'età prescritta per l'adozione tradizionale), con la riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) l'istituto dell'a. fu mantenuto in vigore soltanto nei casi in cui non fosse possibile ottenere l'adozione speciale. L'istituto è stato definitivamente abolito dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), che si apre con l'enunciazione del principio secondo cui "il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia". Alle situazioni di abbandono si provvede ora con il nuovo istituto dell'affidamento o affido: "il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso". L'affidamento è pertanto concepito come una situazione transitoria, destinata a cessare con il venir meno delle difficoltà temporanee della famiglia di origine che lo hanno determinato, oppure con l'adozione per i minori in stato di abbandono, non dovuto a cause di forza maggiore di carattere transitorio. La nuova legge ha abolito la distinzione tra adozione speciale e ordinaria, creando un'unica forma di adozione le cui caratteristiche si avvicinano maggiormente a quella della vecchia adozione speciale.