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Affidamento.

L'affidare, il dare in custodia o in consegna. • Fin. - A. bancario: ammontare del credito che può essere concesso a un cliente. È regolato sulla base di un'indagine relativa alla moralità, alla professionalità, alla situazione economica e patrimoniale di chi richiede un credito. • Dir. - Complesso di interventi disposti dalla legge per assicurare mantenimento, educazione e istruzione dei minori che siano temporaneamente privi di ambiente familiare, e in sostituzione temporanea della famiglia naturale nel cui ambito i minori hanno diritto di essere cresciuti. In Italia l'a. familiare è regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, successivamente modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001. L'a. familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, nel caso la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli. L'a. è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine. L'a. è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori, giudiziale nel caso sia disposto dall'autorità giudiziaria. Si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'a. può essere diurno, part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale). L'a. decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria ritenuta idonea. L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino. La durata dell'affidamento è temporanea: da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge. L'a. può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà venga risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.