L'affidare, il dare in custodia o in consegna.
• Fin. -
A. bancario: ammontare del
credito che può essere concesso a un cliente. È regolato sulla
base di un'indagine relativa alla moralità, alla professionalità,
alla situazione economica e patrimoniale di chi richiede un credito. •
Dir. - Complesso di interventi disposti dalla legge per assicurare mantenimento,
educazione e istruzione dei minori che siano temporaneamente privi di ambiente
familiare, e in sostituzione temporanea della famiglia naturale nel cui ambito
i minori hanno diritto di essere cresciuti. In Italia l'
a. familiare è
regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, successivamente modificata
dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001. L'
a. familiare consiste nell'accoglienza
di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o
una comunità di tipo familiare, nel caso la sua famiglia d'origine stia attraversando
un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali,
malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli.
L'
a. è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con
la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.
L'
a. è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori, giudiziale
nel caso sia disposto dall'autorità giudiziaria. Si ottiene su richiesta della
famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di residenza e/o
su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'
a. può essere diurno, part-time (quando è limitato ad alcune ore durante
la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di
tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri
con la propria famiglia naturale). L'
a. decorre dall'accordo formale tra i
servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria ritenuta
idonea. L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età,
mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento
del bambino. La durata dell'affidamento è temporanea: da alcuni mesi fino a un massimo
di due anni come disposto dalla legge. L'
a. può cessare quando la situazione
di temporanea difficoltà venga risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei
servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al
minore.