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Adozione.

Assunzione di un figlio nato da altri genitori. ║ Atto o effetto dell'adottare. ║ Scelta, elezione. ║ Acquisizione (di una legge, di un provvedimento, ecc.). • Dir. - Lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato di abbandono non si presentano, senza un giustificato motivo; 2) l'audizione degli stessi dimostra il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite per garantire al minore assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. Non appena il decreto di adottabilità diviene definitivo, il cancelliere del Tribunale per i minorenni può trascrivere lo stato di adottabilità del minore sul registro tenuto presso la cancelleria del Tribunale stesso. ║ A. nazionale: è disciplinata dalla legge 149 del 28 marzo 2001, che modifica significativamente la legge 184 del 4 marzo 1983. La riforma, come la vecchia legge, permette l'a. solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (e che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni), ma riconosce anche gli anni di convivenza precedenti il matrimonio. Se una coppia ha convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per tre anni e decide di sposarsi, può subito adottare un bambino senza dover attendere altri tre anni. La nuova legge amplia la possibilità di a. portando la differenza d'età tra genitore e figlio da 40 a 45 anni e prevedendo la possibilità di a. anche quando "il limite massimo degli genitori sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni". Chi chiede di adottare un bambino che ha già compiuto cinque anni o con handicap può contare su una corsia preferenziale per il vaglio della domanda. Chi è stato adottato, una volta compiuti i 25 anni, può avere informazioni sulla sua origine. L'adottato può chiedere di conoscere i genitori naturali anche a 18 anni, ma solo per risolvere problemi di salute (ad esempio per i trapianti). ║ A. internazionale: a. di un bambino straniero fatta nel suo Paese, davanti alle autorità e alle leggi nazionali e internazionali vigenti. In Italia l'a. di minori stranieri è regolata dalla legge 184 del 4 maggio 1983, dalla riforma introdotta dalla legge 476 del 31 dicembre 1998 e dal disegno di legge 18 marzo 2005, finalizzato a semplificare e rendere più trasparente la procedura. Nel caso si voglia procedere all'a. di un bambino straniero bisogna sapere che: 1) Gli unici intermediari formalmente riconosciuti sono gli Enti autorizzati. La lista degli Enti è controllata dalla Commissione per le a. internazionali, istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri. 2) La procedura inizia con la presentazione di una "dichiarazione di idoneità" presso il Tribunale dei minorenni di competenza nel territorio di residenza degli aspiranti genitori adottivi. 3) Il giudice del Tribunale per i minorenni valuta la coppia che ha fatto richiesta di a. al fine di accertarne l'idoneità. Il Tribunale ha 60 giorni di tempo per espletare questo iter. 4) Se idonea, la coppia deve necessariamente conferire a uno degli Enti autorizzati l'incarico a curare la procedura di a. nel Paese di origine del bambino. Il periodo massimo di tempo entro cui la coppia deve affidare l'incarico all'ente è di quattro mesi. 5) Al momento dell'arrivo del bambino in Italia, in caso di necessità, sono autorizzati a intervenire i servizi sociali. 6) Un adottato, una volta maggiorenne, ha il diritto di conoscere l'identità dei genitori naturali. 7) Sono previste agevolazioni per la coppia che adotta (detassazione del 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure; riconoscimento del regime di maternità alle mamme che adottano bambini di età superiore a sei anni). ║ A. di un maggiorenne: provvedimento (Art. 291–314 del Codice Civile) nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio nome e creando rapporti di natura successoria. L'a. di una persona maggiorenne può essere utile anche in caso di anziani che non abbiano una famiglia o di maggiorenni portatori di handicap. Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell'a. è l'assunzione del cognome. L'adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l'adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio. Può adottare un maggiorenne chi abbia compiuto 35 anni e che superi di almeno 18 anni l'età della persona che si intende adottare; non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante e possono adottare sia le coppie sposate che un'unica persona. Per adottare un maggiorenne è necessario non avere figli, legittimi o legittimati, o che i figli, se presenti, siano maggiorenni e consenzienti all'a. Nel caso in cui si desideri adottare un maggiorenne e si abbiano figli maggiorenni ma interdetti o non in grado di prendere una decisione del genere, è il Tribunale a decidere se concedere o no il consenso all'a. nell'interesse del figlio legittimo o legittimato. Chi ha figli minorenni invece non può adottare un maggiorenne. ║ A. a distanza: atto di solidarietà che garantisce ai minori dei Paesi più poveri e alle loro famiglie un aiuto economico, affinché ricevano i beni primari, l'istruzione e le cure mediche di cui hanno bisogno. L'a. a distanza non comporta nessun obbligo o vincolo giuridico. Le somme versate sono deducibili; conservando la copia del versamento è possibile detrarle dalle tasse nella dichiarazione dei redditi. • St. - L'istituto era già noto e disciplinato dai popoli antichi (Babilonesi, Ebrei, Greci e in particolare Romani). Nel diritto romano il procedimento di a. era suddiviso in due fasi: nella prima, veniva cancellata la potestà del padre naturale sul figlio ceduto in a.; nella seconda, aveva luogo la finta rivendicazione, con la in iure cessio, dell'adottante dinanzi al giudice.